A gennaio in vigore le nuove norme per la composizione della giunta
1Il sindaco Angelo Agnello, dopo una lunga attesa, da pochi giorni ha prodotto una nuova giunta che alla luce delle nuove normative che entraranno in vigore dal 1 gennaio 2012 sembra destinata ancora a cambiare. La norma, infatti, prevede che all’interno della giunta non vi siano parenti sia dei consiglieri che degli stessi assessori e dello stesso sindaco. In una giunta dove attualmente vi sono due cugini, Giancarlo e Giuseppe Bennardo e Giuseppina Pernice, figlia del consigliere Rocco Pernice, qualcosa dovrà essere modificata. Siamo certi che nella composizione dell’attuale giunta il primo cittadino avrà valutato bene l’entrata in vigore della nuova normativa a tal punto da spingersi a dire che da gennaio si potrebbe passare alla giunta composta da quattro assessori così come prevede la legge regionale e lo stesso statuto che il consiglio ha posticipato nella sua applicazione alla prossima elezione amministrativa. ma è anche vero che lo stesso Agnello ha lasciato la porta aperta al gruppo dei quattro consiglieri del Pdl, che potrebbero diventare cinque se Giuseppe Zappalà scioglierà la riserva. In questo caso la giunta tornerebbe a sei sino al termine del mandato che scadrà nel 2013.
Uno dei due Bennardo dovrà lasciare. Più sicuro che lasci Giancarlo e al suo posto, così come annunciato, andrebbe l’attuale segretario e consigliere della Destra – Alleanza Siciliana, Biagio Caniglia. Lo stesso varrà per Pernice padre e figlia. Per il consigliere, eletto nelle file di “Scordia per la Libertà” con 145 voti si profila una dimissione già entro Natale.
Già nella stessa amministrazione era accaduto che un assessore, Rocco Todero, fosse fratello di un consigliere comunale, Marco Todero. Casi analoghi si erano verificati anche nella passate amministrazioni. Da gennaio tutto questo non sarà più possibile.
Norme in materia di elezione, composizione e decadenza in Comuni e Province
approvate dall’ARS il 23 marzo 2011
Art. 4.
Composizione della giunta comunale e provinciale
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, é sostituito dal seguente:
4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.’.
2. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.’.
3. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, é sostituito dal seguente:
3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.’.
4. Il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.’.
5. All’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento sono aggiunte le seguenti parole e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4.’.
Art. 13.
Decorrenza
1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall’1 gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12.