L’Atletico Militello vince il ricorso al giudice sportivo
0Junior Ramacca-Atletico Militello da 0-0 diventa 0-3. I giallorossi sono così a punteggio pieno con tre vittorie in tre gare.
Ecco lo stralcio integrale del provvedimento del giudice sportivo.
Gara del 30/ 9/2012 JUNIOR RAMACCA – ATLETICO MILITELLO
0-0; Reclamo Atletico Militello.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Atletico Militello
chiede l’assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società
Junior Ramacca segnalando che la stessa, a seguito della sostituzione,
avvenuta al 10′ del s.t., del calciatore n. 11, Compagnino Angelo (1994)
con il calciatore n. 15, Zappalà Salvatore (1992), ha impiegato, sino
alla successiva sostituzione, un solo calciatore “giovane”,
disattendendo quindi la normativa relativa ai “limiti di
partecipazione dei calciatori in relazione all’età” previsti per le gare
del Campionato di Prima Categoria 2012/2013;
Controdeduce la Società Junior Ramacca che sostiene come la prima
sostituzione sia stata effettuata tra il calciatore n. 4, D’Angelo
Salvatore (1991) e lo Zappalà e che la “velina” rilasciata dall’arbitro
“indica sostituzioni diverse da quanto in effetti realizzato in campo” e che
essa “sia stata oggetto di grossolana manomissione”;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Junior
Ramacca, dal 10′ all’11 del s.t., a seguito della sostituzione del
calciatore n. 11, Compagnino Angelo (1994) con il calciatore n. 15,
Zappalà Salvatore (1992), non ha ottemperato alla normativa, relativa
ai “lìmiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”
previsti per le gare del campionato di Prima Categoria, pubblicata sui C,U.
n. 1 del 9/07/2012; non può essere accolta la tesi della Società Junior
Ramacca che parla di “grossolana manomissione” della “velina”, peraltro
firmata dal proprio dirigente accompagnatore, quando pare evidente che
trattasi di correzioni, apportate dall’arbitro, che figurano sia sulla
copia allegata al referto di gara sia sulla copia allegata alle
controdeduzioni;
Per quanto sopra esposto;
Visti l’art. 34 bis delle N.O.I.F., l’art. 35, comma 1, del
Regolamento della L.N.D. e l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Atletico Militello,
infliggendo alla Società Junior Ramacca la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3;
In quanto accolto, non addebitare alla Società Atletico Militello
la tassa reclamo.