Più trasparenza sotto l’albero, per partecipare (anche) di più
0Dal 23 dicembre 2016 i cittadini potranno richiedere alla Pubblica Amministrazione (a partire dai Comuni) non solo i dati e i documenti che gli enti sono obbligati a pubblicare, e che invece non hanno reso noti, ma anche tutti gli atti “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione in materia di trasparenza.
Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema del decreto lo scorso 24 febbraio, ha sottolineato come l’introduzione del nuovo accesso civico “segni il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know)… potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro”.
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno così adeguarsi al contenuto del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, uno dei decreti attuativi della riforma Madia, che ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto anglosassone del Freedom of information act (il cosiddetto “Foia”).
L’acceso civico generalizzato è esercitabile su dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, del rinnovato Decreto Legislativo n. 33 del 2013).
L’accesso civico così inteso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, in altri termini: è mio diritto conoscere, a prescindere da un interesse diretto, concreto e attuale, semplicemente nel mio ruolo di cittadino, nel cui interesse la pubblica amministrazione è chiamata ad agire senza nascondermi alcunché.
L’istanza di accesso civico, che può essere trasmessa anche per posta elettronica certificata, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti (non essere una generica richiesta di documenti), ma non richiede motivazione alcuna.
Destinatario della richiesta del cittadino può essere alternativamente:
a) l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP);
c) altro ufficio indicato dall’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
d) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui l’oggetto della richiesta riguardi dati, informazioni e documenti per i quali sussista l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.
La Pubblica Amministrazione potrà anche opporre un rifiuto alla richiesta di accesso del cittadino, ma solo nei casi di “segreto di Stato” e di dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona interessata, la sua vita sessuale, il beneficio di aiuti economici da cui si possa risalire allo stato di salute o al disagio economico-sociale dell’interessato.
Un regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato dovrà disciplinare non solo le condizioni per l’esercizio del diritto, ma anche limiti, eccezioni (assolute e relative), impugnazioni e termini del procedimento.
SALVATORE AGNELLO