Chiosco dei fiori. Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni del legale della ditta I Fiori di Nuepa
0Egregio direttore mi pregio di segnalare in merito alla vicenda amministrativa- legale della concessione della ditta “I Fiori di Nuepa” per l’occupazione suo pubblico e relativa autorizzazione a installazione di chiosco per la rivendita di fiori nell’area antistante il cimitero di Scordia alcuni aspetti di natura tecnica:
- Il Comune di Scordia ha adottato nell’anno 2017 sia un provvedimento di revoca per motivi di opportunità sopravvenuta ex art 21 quinquies legge 241/1990 (in data 28 febbraio 2017) sia un provvedimento di annullamento (in data 20.11.2017) ex art 21 octies legge 241/1990 per motivi di legittimità che allego per dovizia di cronaca;
- Al di là della singolare e confusionaria esposizione e ricopiatura dei vizi comportanti la revoca in vizi comportanti la diversa ipotesi dell’annullamento presenti in entrambe le determine dirigenziali emesse dal comune su cui le risparmio il commento tecnico le segnalo che entrambe le determine dirigenziali sono state impugnate presso il TAR CATANIA con due distinti giudizi da parte della ditta;
- Il giudizio sulla impugnazione della determina di revoca è quello che si è concluso con sentenza n° 1032 del 2018 del TAR CATANIA in 1° grado confermata dal CGA nel dispositivo CON la sentenza n°538 del 2019 il cui esisto è stato quello di conferma della validità dell’atto di revoca da cui oggi l’obbligo della ditta di disporre il rilascio dell’area.
- la sentenza del CGA che allego non entra nel merito della legittimità originaria alla data di rilascio del 27.10.2010 ( ovvero la presenza di vizi derivanti dalla contrarietà a norme di legge o di regolamenti comunali ) della concessione di suolo pubblico e relativa autorizzazione edilizia alla costruzione del chiosco perché non oggetto del suo esame atteso che il giudizio verteva esclusivamente su vizi si inopportunità o se vogliamo dire volgarmente di “illegittimità sopravvenuta” malgrado il Comune nell’atto di revoca avesse esposto anche vizi di legittimità originaria.
- Il CGA conclude in motivazione della sentenza che la sopravvenienza dello specifico regolamento comunale approvato con delibera n°98 del Consiglio Comunale in data 27.11.2012 ( art. 2) avente ad oggetto il commercio dei fiori nell’area antistante il cimitero comportava per ciò stesso motivo unico per giustificare il potere di revoca della concessione di suolo pubblico alla ditta ( vedi pag. 8 sentenza CGA) .
- Diversamente il giudizio sui vizi di legittimità originaria lamentati dal Comune e oggetto di altra determina n°153 del 20.11.2017 successivamente notificata alla ditta e parimenti impugnata si è concluso con sentenza n°936 del 2018 emessa dal TAR CATANIA che accoglie il ricorso della ditta annullando e dichiarando l’ illegittimità della determina di annullamento della concessione di suolo pubblico e autorizzazione edilizia rilasciate alla ditta.
CONCLUSIONI
La ditta pertanto oggi ha avuto revocata la concessione di suolo e l’autorizzazione edilizia per il chiosco non per motivi di illegittimità originaria degli atti medesimi ma per motivi di inopportunità sopravvenuta legata al dato di un diverso uso del suolo che il Consiglio Comunale ha voluto dare con il regolamento approvato con delibera n°98 in data 27.11.2012 statuendo di non concedere aree destinate alla vendita dei fiori nell’area antistante il cimitero cittadino.
Conseguenza di tale regolamento che lascio alla interpretazione sua e dei suoi lettori è che il COMUNE DI SCORDIA paradossalmente vieta apertamente nell’area antistante il cimitero cittadino la possibilità di concedere suolo pubblico ad attività di rivendita di fiori (come invece concesso in altri comuni e sarebbe ammissibile secondo la logica comune) mentre lascia del tutto aperta la possibilità di concedere nello stesso luogo il suolo pubblico ad attività di commercio di altri generi merceologici ( bevande, alimenti, etc) non essendoci un divieto espresso in norme regolamentari.
avv. Alberto Trimboli